Corte di cassazione, sentenza 27 giugno 2017 n. 15966
In caso di procedimento disciplinare, vanno messi a disposizione del dipendente incolpato unicamente i documenti aziendali indispensabili alla sua difesa.
La regola è stata ribadita dalla Corte nel caso di un dipendente piazzista licenziato con l’accusa di essersi appropriato di merce, falsificando i dati relativi ai resi. Nel caso esaminato, in cui la differenza di resi risultava dal confronto tra le fatture e i dati immessi nel palmare a disposizione del dipendente, la Corte conferma la valutazione dei giudici di merito, secondo cui la richiesta di esame di tale documentazione non andava evasa, in ragione del fatto che il dipendente non aveva contestato in giudizio la corrispondenza tra documentazione aziendale e dati indicati nella lettera di contestazione né aveva altrimenti indicato quali documenti fossero indispensabili alla propria difesa.
Sezione: rapporto di lavoro privato