Corte di cassazione, sentenza 27 giugno 2017 n. 15972
Solo le malattie imputabili a responsabilità del datore di lavoro non sono computabili nel comporto per malattia.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ritenuto che le malattie di origine professionale non debbano comunque essere concorrere a determinare il periodo massimo di conservazione del posto per malattia, indipendentemente del fatto che siano riferibili o non alla responsabilità del datore di lavoro. La Corte ricorda viceversa che ogni malattia anche di origine professionale è normalmente computabile nel periodo di comporto ex art. 2110 c.c. (e alcuni contratti collettivi trattano separatamente i due tipi di comporto, per malattia e per infortunio o malattia professionale), salvo che la malattia sia attribuibile alla responsabilità del datore.
Sezione: rapporto di lavoro privato