Corte di cassazione, sentenza 27 maggio 2015 n. 10955
Consentito al datore di lavoro utilizzare un falso profilo di donna su facebook per controllare il lavoratore che chatta durante l’orario di lavoro.
La Corte ricorda, al riguardo, che il controllo a distanza vietato e il controllo consentito solo previo accordo con le r.s.a. a norma dell’art. 4 S.L. sono unicamente quelli aventi ad oggetto l’attività lavorativa e non anche quelli diretti (anche con mezzi occulti) a tutelare beni aziendali o ad impedire comportamenti illeciti, affermando che questi ultimi sono consentiti purché vengano espletati con modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e di dignità del lavoratore. Sulla base di tali principi, la Corte ha ritenuto corretto il controllo – operato mediante la creazione su facebook del falso profilo di una donna richiedente “amicizia – nei confronti di un lavoratore che già in precedenza era stato sorpreso al telefono cellulare lontano dalla pressa cui era addetto, valutando che lo chattare durante l’orario di lavoro sia per l’addetto ad una pressa attività idonea a ledere il patrimonio aziendale, sotto il profilo del regolare funzionamento degli impianti. – Sezione: rapporto di lavoro