Corte di cassazione, sentenza 27 ottobre 2017 n. 25649 – Il fatto addotto a giustificato motivo oggettivo deve essere esistente al momento del licenziamento.
Anche il licenziamento persecutorio o vessatorio rende risarcibile il danno non patrimoniale che eventualmente ne derivi.
Nel caso esaminato il licenziamento era stato motivato con l’urgente riorganizzazione del servizio informatico cui il dipendente era addetto. Dall’istruttoria era invece emerso che quest’ultimo era stato immediatamente sostituito nei medesimi compiti, mentre la pretesa riorganizzazione era in realtà avvenuta solo due anni dopo il licenziamento.
Quanto alla seconda massima, anch’essa consolidata, l’impresa sosteneva invece che il danno morale (nella specie il danno biologico) fosse risarcibile unicamente nel caso in cui il licenziamento avesse assunto una forma ingiuriosa e non anche in altre ipotesi di illegittimità dello stesso.
Sezione: rapporto di lavoro privato