Corte di cassazione, sentenza 27 ottobre 2023 n. 29961

27 Ottobre 2023

La carta elettronica del docente ai precari: condizioni e limiti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La legge n. 107/2015, art. 1, co. 121 aveva istituito per il personale docente della scuola pubblica di ogni ordine e grado una Carta elettronica del valore di 500 euro per anno scolastico destinati ad acquisti di beni e servizi formativi. Un docente di ruolo, che negli anni scolastici dal 2016-2019, prima dell’immissione in ruolo, aveva svolto per due volte supplenze annuali (fino al 31.8) e una volta una supplenza fino al termine dell’attività didattica (30.6), aveva chiesto la condanna del Ministero dell’istruzione ad attribuire anche a lui in quegli anni la Carta (poi effettivamente riconosciuta per il 2023 da una legge ai docenti annuali), invocando la direttiva eurocomunitaria sul lavoro a termine. Pervenuta alla Corte di cassazione, in via pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la questione relativa ai principi di diritto applicabili nel giudizio, questa afferma: 1) sul piano processuale, nel silenzio del legislatore, va rilevato che della data dell’udienza pubblica avanti alla Corte deve, a cura della cancelleria, darsi avviso alle parti costituite nel processo originario; 2) la questione di diritto proposta alla Corte deve essere rilevante ai fini della decisione del giudizio sottostante, anche se la Corte, nel dichiarare il principio di diritto, ha il potere di risalire ad un principio più generale che consenta la soluzione anche di casi diversi e contigui rispetto a quello in giudizio (che nel caso in esame potrebbero essere i casi di supplenze brevi o altro, sui quali peraltro la Corte non si sofferma, data la complessità e problematicità sul piano del diritto comunitario, delle relative questioni); 3) nel merito, la Corte richiama la pronuncia della Corte di giustizia UE, secondo la quale, in presenza di un lavoro identico o simile, la direttiva sul lavoro a termine e il principio di non discriminazione ostano a una norma nazionale che limiti il beneficio in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato; 4) valuta quindi comparabile (eguale o simile) con quello di ruolo, tra le varie forme previste dalla legge, l’insegnamento precario annuale e quello fino al termine della didattica, ai quali va pertanto riconosciuto, anche retroattivamente il beneficio (se il docente è ancora interno al sistema scolastico, perché diventato di ruolo oppure ancora iscritto nelle graduatorie per l’insegnamento), senza necessità di una specifica domanda, salva l’estinzione di ogni rapporto con l’istituzione scolastica, nel qual caso sorge il diritto al risarcimento danni, anche per perdita di chances e non patrimoniali alla professionalità; 5) infine, la Corte si pronuncia anche sulla prescrizione, affermando che quella relativa al diritto alla Carta è quinquennale e decorre dal momento dell’attribuzione dell’incarico, mentre per il diritto al risarcimento danni la prescrizione è decennale e decorre dall’estinzione di ogni rapporto con l’istituzione scolastica.