Corte di cassazione, sentenza 28 novembre 2019 n. 31137 – Computabili i periodi di permessi e congedi obbligatori per maternità e parentali ai fini dell’indennità di produttività e di altri benefici economici di cui al CCNL comparto agenzie fiscali.
No all’incidenza di detti periodi ai fini dei buoni pasto.
In giudizio, alcuni dipendenti dell’Agenzia delle dogane rivendicano il loro diritto a vedere considerati i periodi di permesso fruiti per allattamento, nonché quelli di astensione obbligatoria e parentali, ai fini di una serie di benefici economici, compreso il diritto ai buoni pasto che la datrice di lavoro ha viceversa considerato strettamente legati all’effettiva prestazione di lavoro. In base a un’accurata analisi della complessa normativa applicabile, la Corte accoglie le domande, salvo per quanto riguarda i buoni pasto, ritenuti da tempo non aventi natura retributiva e le cui finalità sono ritenute realizzabili solo in caso di continuità della prestazione effettiva per un determinato orario di lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro