Corte di cassazione, sentenza 28 novembre 2019 n. 31137 – Computabili i periodi di permessi e congedi obbligatori per maternità e parentali ai fini dell’indennità di produttività e di altri benefici economici di cui al CCNL comparto agenzie fiscali.

29 Novembre 2019

No all’incidenza di detti periodi ai fini dei buoni pasto.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, alcuni dipendenti dell’Agenzia delle dogane rivendicano il loro diritto a vedere considerati i periodi di permesso fruiti per allattamento, nonché quelli di astensione obbligatoria e parentali, ai fini di una serie di benefici economici, compreso il diritto ai buoni pasto che la datrice di lavoro ha viceversa considerato strettamente legati all’effettiva prestazione di lavoro. In base a un’accurata analisi della complessa normativa applicabile, la Corte accoglie le domande, salvo per quanto riguarda i buoni pasto, ritenuti da tempo non aventi natura retributiva e le cui finalità sono ritenute realizzabili solo in caso di continuità della prestazione effettiva per un determinato orario di lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro