Corte di cassazione, sentenza 28 novembre 2019 n. 31149 – E’ inammissibile, nel giudizio di legittimità riguardante un pubblico dipendente, l’intervento volontario dell’Aran e delle OO.SS.

28 Novembre 2019

Va disapplicata la norma di legge che limita il diritto del docente di ruolo della scuola pubblica al computo integrale, a fini di progressione della carriera, degli anni di servizio effettivamente prestato in precedenza con contratti a termine.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

L’intervento in Cassazione delle OO.SS. riguardava la causa di un docente di ruolo della scuola pubblica per il riconoscimento integrale, ai fini della progressione di carriera, del servizio in precedenza prestato con contratti a termine. La Corte lo dichiara inammissibile, in quanto estraneo alla fattispecie disciplinata dall’art. 64 del D.Lgs. n. 165/01, l’unica che consente l’intervento in Cassazione di ARAN e sindacati.
Secondo la legge italiana il servizio non di ruolo prestato antecedente-mente all’assunzione in ruolo va riconosciuto ai fini di progressione di carriera interamente per i primi quattro anni e parzialmente per i successivi. Con un’accurata, complessa analisi delle decisioni della Corte di giustizia in materia di divieto di discriminazione del lavoro a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, la sentenza precisa che l’analisi dell’eventuale discriminatorietà della legge italiana (che ne comporta la disapplicazione) va condotta in concreto, valutando anche i possibili vantaggi per il lavoratore a termine (ad es., la norma italiana considera, per i soli contratti a termine, l’insegnamento anche per soli 180 giorni come anno scolastico intero).
Sezione: rapporto di lavoro