Corte di cassazione, sentenza 28 ottobre 2019 n. 27502
Inidoneità sopravvenuta e disabilità nella tutela dai licenziamenti.
In un giudizio d’impugnazione di un licenziamento per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni assegnate, la Corte ricorda la propria costante giurisprudenza al riguardo, istituendo una distinzione tra mera inidoneità sopravvenuta alle mansioni assegnate e quella derivante da Handikap. Nel primo caso, il conseguente licenziamento è legittimo se l’impresa dimostra l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni compatibili, del medesimo livello o, in mancanza, in altro inferiore, ma senza interventi sul modello organizzativo insindacabilmente adottato. Nel secondo caso, di vera e propria inabilità, nella definizione della stessa secondo il diritto comunitario, il datore di lavoro deve, viceversa, previamente procedere alla verifica dei possibili adattamenti organizzativi utili, purché contenuti nei limiti della ragionevolezza.
Sezione: rapporto di lavoro