Corte di cassazione, sentenza 28 settembre 2017 n. 22720
Nullo il licenziamento della lavoratrice madre se giustificato dalla chiusura del reparto cui era addetta.
In un caso di licenziamento collettivo che aveva coinvolto anche una lavoratrice madre, la Corte conferma il proprio più recente e consolidato orientamento, secondo cui la non operatività del divieto di licenziamento della lavoratrice nel periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del figlio, prevista in caso di cessazione dell’azienda, non si estende al caso di licenziamento per cessazione di un reparto autonomo di essa. Con l’occasione, la Corte ricorda altresì che quest’ultimo licenziamento è nullo anche se la sua efficacia sia stata differita fino al compimento di un anno di età del figlio.
Sezione: rapporto di lavoro privato