Corte di cassazione, sentenza 28 settembre 2018 n. 23600
Giustificato il licenziamento del dipendente che, sia pure su ordine del superiore gerarchico, contabilizza lavori non eseguiti.
Rilevato che nella contabilità aziendale mancava la registrazione di alcuni lavori appaltati in anni passati, il responsabile della struttura preposta alle relative registrazioni aveva pensato di ovviare alla mancanza, facendo figurare in contabilità l’effettuazione attuale di quei lavori, simulando l’affidamento dell’incarico ad un appaltatore, con fittizia esecuzione dei relativi lavori etc. In giudizio, colui che (da solo o con altri) aveva eseguito l’ordine del responsabile di contabilizzare lavori non eseguiti lamentava l’illegittimità del licenziamento conseguentemente comunicatogli. La Corte valuta viceversa legittimo il licenziamento, ritenendo che il carattere platealmente illegittimo dell’ordine ricevuto – per la violazione delle procedure amministrative e contabili, dei principi e delle regole poste dal codice etico, con danni anche economici connessi al pagamento di lavori non eseguiti – avrebbe dovuto indurre il dipendente a disobbedire all’ordine, non potendo invocare la scriminante di cui all’art. 51 c.p.
Sezione: rapporto di lavoro