Corte di cassazione, sentenza 29 luglio 2020 n. 16251
Esclusa la possibilità per il datore di lavoro di chiedere l’accertamento tecnico preventivo delle condizioni di salute di un dipendente.
Un lavoratore era stato licenziato in tronco perché si era rifiutato di sottoporsi a un accertamento tecnico preventivo sulla sua salute, richiesto avanti al Tribunale, dal datore di lavoro che dubitava della giustificazione delle sue assenze per malattia. La Corte dichiara ingiustificato il licenziamento (con conseguente tutela reintegratoria c.d. minore), in quanto viola l’art. 5 dello S.L., in materia di accertamento dello stato di salute del dipendente e dell’autenticità delle sue malattie, che esclude la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare altri mezzi di accertamento, in particolare l’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 445-bis c.p.c., che riguarda unicamente un onere procedimentale che grava sul ricorrente nelle cause previdenziali.
Sezione: rapporto di lavoro