Corte di cassazione, sentenza 29 luglio 2020 n. 16253
29 Luglio 2020
Tutela reintegratoria [c.d. attenuata], in caso di mancanza di causalità tra licenziamento oggettivo e motivo addotto a suo fondamento.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
In un caso di annullamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, del quale era stato smentito in giudizio il motivo addotto a sostegno (cessazione dell’appalto, mentre in realtà il dipendente lavorava in un reparto diverso da quello cessato), la Corte ribadisce che, in tema di licenziamento per g.m.o., la ritenuta mancanza di nesso causale rispetto al motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell’alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto, che giustifica la tutela reintegratoria attenuata.
Sezione: rapporto di lavoro