Corte di cassazione, sentenza 29 luglio 2021 n. 21801
Privilegiare il full time nello sviluppo di carriera può costituire discriminazione indiretta di genere.
In base al criterio dell’”esperienza di servizio maturata”, un’Agenzia pubblica aveva attribuito un punteggio inferiore ai dipendenti a tempo parziale in una selezione interna finalizzata alla progressione economica da una classe di stipendio a un’altra. Nel giudizio promosso da una dipendente a part time per sostenere il carattere indirettamente discriminatorio del criterio a sfavore del sesso femminile, la Corte d’appello aveva respinto la domanda escludendo che la misura recasse svantaggio al genere femminile, in quanto riferita a tutto il personale part-time e non solo a quello femminile. Cassando la sentenza d’appello, la Cassazione rileva che la valutazione effettuata dalla Corte d’appello vale a escludere una discriminazione di genere diretta, ma non anche quella indiretta, perché se, come normalmente accade, i dipendenti a part time sono di genere femminile in numero significativamente superiore a quelli di genere maschile, la misura realizza una discriminazione di genere indiretta. E’ questa, infatti, la caratteristica della denunciata discriminazione indiretta: nonostante il carattere apparentemente neutro del criterio adottato, l’“effetto” della sua applicazione può recare svantaggio ai titolari del fattore protetto.