Corte di cassazione, sentenza 29 luglio 2021 n. 21801

29 Luglio 2021

Privilegiare il full time nello sviluppo di carriera può costituire discriminazione indiretta di genere.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In base al criterio dell’”esperienza di servizio maturata”, un’Agenzia pubblica aveva attribuito un punteggio inferiore ai dipendenti a tempo parziale in una selezione interna finalizzata alla progressione economica da una classe di stipendio a un’altra. Nel giudizio promosso da una dipendente a part time per sostenere il carattere indirettamente discriminatorio del criterio a sfavore del sesso femminile, la Corte d’appello aveva respinto la domanda escludendo che la misura recasse svantaggio al genere femminile, in quanto riferita a tutto il personale part-time e non solo a quello femminile. Cassando la sentenza d’appello, la Cassazione rileva che la valutazione effettuata dalla Corte d’appello vale a escludere una discriminazione di genere diretta, ma non anche quella indiretta, perché se, come normalmente accade, i dipendenti a part time sono di genere femminile in numero significativamente superiore a quelli di genere maschile, la misura realizza una discriminazione di genere indiretta. E’ questa, infatti, la caratteristica della denunciata discriminazione indiretta: nonostante il carattere apparentemente neutro del criterio adottato, l’“effetto” della sua applicazione può recare svantaggio ai titolari del fattore protetto.