Corte di cassazione, sentenza 29 marzo 2016 n. 6054
Sono da restituire le somme erogate a titolo risarcitorio di un licenziamento dichiarato illegittimo se la sentenza di reintegrazione viene definitivamente riformata.
E’ ormai consolidato l’orientamento secondo il quale, in caso di mancata ottemperanza all’ordine di reintegrazione ex art. 18 S.L. (con sentenza o con ordinanza ex art. 700 c.p.c.), il datore di lavoro che conseguentemente paga le retribuzioni senza reintegrare il dipendente ha diritto alla relativa restituzione se la sentenza di reintegrazione viene poi definitivamente annullata. Diversamente, non sono ripetibili le retribuzioni erogate nel periodo intermedio, se il lavoratore sia stato effettivamente reintegrato in servizio fino all’annullamento della sentenza. – Sezione: rapporto di lavoro.