Corte di cassazione, sentenza 29 marzo 2019 n. 8911

29 Marzo 2019

Ancora sugli obblighi di sicurezza del datore di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso del licenziamento di un macchinista di treni che si rifiutava di svolgere le proprie funzioni nel sistema di guida con macchinista unico, lamentando che in caso di malore non avrebbe potuto essere assistito tempestivamente, la Corte, valutando gli obblighi di sicurezza che gravano sul datore di lavoro, ha anzitutto escluso che essi possano coprire ogni anche remota possibilità di infortunio e ha poi distinto gli obblighi di prevenzione e sicurezza codificati e quelli non codificati ma derivanti dalla disciplina generale di cui all’art. 2087 cod. civ., ricollegando alle due ipotesi anche un diverso contenuto degli oneri probatori in giudizio. Infine, la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento in base alle circostanze concrete, valutate secondo la regola della necessaria proporzionalità della risposta inadempiente del lavoratore rispetto all’inadempimento del datore di lavoro.
Sezione: rapporto di lavoro