Corte di Cassazione, sentenza 29 settembre 2022, n. 28399

29 Settembre 2022

Ancora sul licenziamento nullo per l’efficacia determinante esclusiva del motivo ritorsivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Riformando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello aveva escluso il carattere ritorsivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una Onlus, che gestiva in appalto il servizio di trasporto d’emergenza 118 nel territorio del brindisino, nei confronti di un proprio dipendente, che lamentava di essere stato licenziato a causa di una serie di richieste (relative al CCNL applicabile, alla retribuzione corrispostagli e alla trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno) che lo stesso aveva avanzato nel corso del rapporto di lavoro. A detta dei giudici di secondo grado, il provvedimento espulsivo risultava fondato su una reale esigenza di riduzione del personale e ciò avrebbe escluso la sussistenza del motivo illecito determinante. Non avendo però la Onlus fornito la prova dell’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altri settori dell’azienda, la Corte d’appello aveva giudicato illegittimo il licenziamento, applicando la mera tutela indennitaria. La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore, critica il ragionamento dei giudici di merito, evidenziando che (i) l’allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dal preventivo onere di dimostrare l’effettiva sussistenza della causale posta a fondamento del recesso; (ii) nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tale onere probatorio può dirsi assolto solo nel caso in cui il datore di lavoro sia in grado di dimostrare sia le ragioni economiche sia l’impossibilità di ricollocare altrove il dipendente; (iii) se manca la prova di uno di questi due requisiti, la conseguente ingiustificatezza del licenziamento va annoverata tra gli indici della dedotta ritorsione.