Corte di cassazione, sentenza 3 agosto 2016 n. 16214
Il patto di prova stipulato con la sottoscrizione del contratto di lavoro non è validamente prorogabile.
Una lavoratrice era stata licenziata per mancato superamento della prova al termine del periodo di prova verbalmente prorogato dalle parti. La Corte annulla il licenziamento, affermando che il periodo di prova non è prorogabile in corso di rapporto e che quindi nel caso di specie il licenziamento era intervenuto quando il rapporto di lavoro era ormai definitivo e quindi avrebbe dovuto essere sorretto da una giusta causa o da un giustificato motivo. La Corte aggiunge che la proroga del patto di prova era comunque nulla perché, seppure in un testo predisposto dalla lavoratrice consenziente, non era stato da lei sottoscritto. – Sezione: rapporto di lavoro