Corte di cassazione, sentenza 3 dicembre 2018 n. 31159
No alla reintegrazione o alla riassunzione in caso d’illegittimità del recesso in prova per mancato espletamento dell’esperimento che ne costituisce oggetto.
Nel ribadire i principi consolidati in materia di controllo giudiziale in ordine alla legittimità sia della stipulazione del patto di prova, che del recesso del datore di lavoro dallo stesso, in particolare, a quest’ultimo proposito, quanto all’illegittimità del recesso per mancata adibizione alle mansioni oggetto dell’esperimento, la Corte istituisce una differenza quanto alle conseguenze dell’illegittimità del recesso, distinguendo il caso in cui questo derivi da un vizio genetico del patto, che comporta la conversione del rapporto in uno definitivo e la diversa ipotesi di vizio funzionale verificatosi nello svolgimento della prova, comportante (salvo il caso di recesso per motivo illecito) unicamente la prosecuzione del rapporto fino al termine della prova o il risarcimento danni.
Sezione: rapporto di lavoro