Corte di cassazione, sentenza 3 luglio 2018 n. 17358

3 Luglio 2018

Se il patto di prova è nullo, scatta la reintegrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ribadisce il principio in un caso in cui il patto di prova inserito nel contratto di lavoro aveva una durata superiore a quella stabilita dal contratto collettivo. In questo caso, infatti, come in ogni altro di nullità del patto (ad es. per essere l’esperimento oggetto del patto già effettuato nel recente passato tra le parti), il licenziamento per mancato superamento della prova non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti, che nel caso indicato (ante legge Fornero), comportava, date le dimensioni aziendali, la reintegrazione.
Sezione: rapporto di lavoro