Corte di cassazione, sentenza 3 luglio 2019 n. 17785
Se la cessione d’azienda è annullata dal giudice, sono indetraibili dalle retribuzioni dovute dal cedente quelle erogate dal cessionario.
La premessa da cui deriva la pronuncia è costituita dalla riconosciuta natura retributiva delle retribuzioni dovute dal cedente in caso di annullamento del trasferimento d’azienda, seguito dalla richiesta del lavoratore di riammissione in servizio, rifiutata dal cedente. Ne consegue l’inapplicabilità della regola della detrazione dell’aliquid perceptum dal lavoratore nel periodo intermedio, regola che riguarda le obbligazioni risarcitorie. Quindi, dopo l’ordine di riammissione del giudice e il rifiuto del datore di lavoro anche dopo la messa in mora da parte del lavoratore, quanto percepito da quest’ultimo per le prestazioni rese al cessionario non è detraibile dalle retribuzioni dovute per il medesimo periodo dal cedente inadempiente.
Sezione: rapporto di lavoro