Corte di cassazione, sentenza 3 marzo 2016 n. 4229
Nel regime di cui alla legge n. 726/84 sul lavoro a tempo parziale, la mancata indicazione della ripartizione nel tempo dell’orario di lavoro non determinava la nullità della clausola del part time.
Anche la giurisprudenza della Corte che riteneva nulla la clausola non vi ricollegava in ogni caso la conversione del contratto a tempo pieno, come ricordato dalla sentenza, che svolge altresì un escursus completo della disciplina e della giurisprudenza succedutesi nel tempo nella materia fino al D. Lgs. n. 81 del 2015. Un discorso diverso deve essere naturalmente fatto con riguardo all’eventuale trasformazione in via di fatto del contratto di lavoro da part time a full time, rilevabile dalla costante, uniforme osservanza nel tempo dell’orario di lavoro pieno.
Sezione: rapporto di lavoro.