Corte di cassazione, sentenza 3 marzo 2020 n. 5897
Condanna penale per patteggiamento e licenziamento per giusta causa.
Secondo la Corte, la condanna dell’imputato con sentenza ex art. 444 c.p.p., per avere detenuto al fine di spaccio sostanze stupefacenti mentre svolgeva le proprie prestazioni lavorative a contatto col pubblico, giustifica il licenziamento dell’autore per giusta causa. E invero, la condanna costituisce nel giudizio civile la prova del fatto, perché patteggiando la pena il dipendente non ha contestato il fatto e di esserne l’autore e perché non ha dedotto e provato che la sua ammissione non è valida. Inoltre, l’inclusione di tale tipo di condotta nell’ambito della nozione giuridica di giusta causa appare conforme ai valori dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale. Sicchè la diversa soluzione è censurabile in cassazione per violazione di legge (quella sulla giusta causa).
Sezione: rapporto di lavoro