Corte di cassazione, sentenza 3 novembre 2016 n. 22323
E’ nullo il licenziamenti ritorsivo, quale ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore.
In un caso in cui un dipendente era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo subito dopo che aveva vinto la causa intentata per aver subito una dequalificazione, la Corte, confermando la nullità del licenziamento, ribadisce che il divieto di licenziamenti discriminatori stabilito dalla legge è esteso anche ai licenziamenti ritorsivi o per rappresaglia, in ogni caso in cui la reazione ritorsiva costituisca l’unica ragione determinate del licenziamento. La prova in giudizio del carattere ritorsivo grava sul lavoratore, che necessariamente ricorre spesso all’utilizzo di presunzioni, le quali, secondo la Corte, devono essere tali che da un fatto noto sia desumibile il fatto da provare in maniera ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Nel caso di specie, il carattere ritorsivo è stato desunto dall’assenza del giustificato motivo addotto e dalla concomitanza del licenziamento col precedente contenzioso promosso dal lavoratore. – Sezione: rapporto di lavoro