Corte di cassazione, sentenza 3 ottobre 2023 n. 27882

3 Ottobre 2023

Nel pubblico impiego, non sempre l’offerta di stabilizzazione sana l’abuso dei contratti a termine.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Dopo avere lavorato per oltre dieci anni presso un comune, in forza di plurimi contratti a termine, un’insegnante di scuola dell’infanzia si era dimessa, essendo stata assunta a tempo indeterminato dal MIUR e aveva quindi agito giudizialmente nei confronti del comune per il risarcimento del danno derivante dall’illecita reiterazione dei contratti a termine. La domanda era stata respinta dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto pienamente satisfattiva e idonea a sanare l’abuso l’offerta di assunzione a tempo indeterminato formulata dal comune in corso di causa e rifiutata dalla lavoratrice perché ormai assunta dal MIUR. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, osserva che: (i) la stabilizzazione del rapporto di lavoro, per potersi considerare sanante del pregiudizio subito dal lavoratore, deve essere la causa diretta del superamento della situazione di prolungata e illegittima precarietà in cui il lavoratore viene a trovarsi a causa dell’abuso dei contratti a termine; (ii) se, nel momento in cui viene offerta la stabilizzazione, il lavoratore ha nel frattempo già risolto da solo, per altra via, la situazione di precarietà, l’illecito rimane e l’offerta tardiva di stabilizzazione, ormai inidonea a rimediare al precariato, risulta pertanto irrilevante ai fini della rimozione del danno, il cui risarcimento per equivalente è necessario per garantire effettiva tutela al lavoratore e assicurare la compatibilità del diritto interno al diritto dell’Unione.