Corte di cassazione, sentenza 3 settembre 2018 n. 21562
Anche in assenza di specifiche disposizioni normative, i turni di lavoro devono essere comunicati ai lavoratori interessati con un ragionevole anticipo.
Un tale dovere è infatti imposto al datore di lavoro dalla necessità di eseguire con correttezza e buona fede il rapporto di lavoro. Secondo la Corte, tuttavia, da tale principio non è possibile trarre una nozione rigida di “ragionevolezza” dell’anticipo nella comunicazione, variabile in relazione al tipo di organizzazione del lavoro o dalle caratteristiche concrete del rapporto e dalle necessità di vita del dipendente, sul quale quindi grava fornire in giudizio elementi di valutazione concreti. Nel caso esaminato, la domanda di risarcimento danno formulata dal dipendente in conseguenza della denunciata variabilità nella comunicazione dei turni di lavoro è stata respinta in assenza di una sufficiente indicazione di elementi da cui desumere l’effettiva violazione delle regole di correttezza e buona fede e le sue ricadute patrimoniali e non sul dipendente.
Sezione: rapporto di lavoro