Corte di cassazione, sentenza 3 settembre n. 21569
Tutela reintegratoria se il licenziamento disciplinare è tardivo.
Nel caso esaminato, il datore di lavoro non aveva osservato il termine per l’intimazione del licenziamento disciplinare (dopo le giustificazioni del dipendente) previsto dal contratto collettivo applicato. Mentre i giudici di merito avevano ritenuto in questo caso il licenziamento inefficace per violazione del procedimento disciplinare e quindi applicabile la mera tutela indennitaria, la Cassazione, interpretando direttamente il contratto collettivo, ha valutato che il potere di licenziamento disciplinare fosse stato attribuito al datore di lavoro solo nei limiti temporali indicati, la inosservanza dei quali comportava la “fictio iuris” dell’accettazione delle giustificazioni, a sua volta escludente la sussistenza dei fatti contestati. Da qui l’applicazione della tutela reintegratoria che la legge Fornero stabilisce in caso d’insussistenza del fatto contestato disciplinarmente. – Sezione: rapporto di lavoro