Corte di Cassazione, sentenza 30 giugno 2022, n. 20823

30 Giugno 2022

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla ripartizione dell’onere probatorio allorché il lavoratore lamenti un danno biologico per aver operato in un ambiente insalubre.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Riformando la sentenza di primo grado, la Corte d’appello aveva respinto la domanda risarcitoria formulata dai dipendenti di una impresa operante nel settore della costruzione e della manutenzione di reti elettriche, che chiedevano la condanna del datore di lavoro al pagamento del danno biologico differenziale derivato dall’espletamento dell’attività di lavoro in assenza delle necessarie condizioni di sicurezza. I giudici di secondo grado, nel motivare la decisione, avevano affermato che i lavoratori, sui quali ricadeva il relativo onere, non avevano fornito la prova di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza richieste dalla particolarità delle lavorazioni svolte. La Cassazione, accogliendo il ricorso dei lavoratori, rileva come il ragionamento della Corte d’appello in punto di ripartizione dell’onere probatorio si ponga in contrasto con l’orientamento da tempo consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute nell’espletamento delle proprie mansioni è tenuto esclusivamente a provare (i) l’esistenza del danno, (ii) la nocività dell’ambiente di lavoro e (iii) il nesso tra danno e ambiente nocivo. Una volta che il lavoratore abbia fornito tale prova, grava invece sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a evitare il verificarsi del danno.