Corte di Cassazione, sentenza 30 maggio 2023, n. 15140
Legittimo il licenziamento del lavoratore che commette lo stesso errore per quattro volte in sei mesi.
In un caso di licenziamento per un medesimo errore nell’esecuzione del lavoro commesso dal lavoratore per quattro volte in sei mesi con recidiva multipla, la Corte, confermando il rigetto del ricorso del dipendente, osserva anzitutto che, sebbene la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva (che prevedeva il licenziamento per giusta causa in caso di recidiva multipla) non possa considerarsi vincolante ai fini della valutazione del giudice in merito alla gravità della condotta e alla proporzionalità della sanzione, nondimeno, nel valutare in concreto i fatti sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri di riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all’art. 2119 c.c.. Con riferimento al caso esaminato, la Corte rileva che correttamente i giudici di merito, nel formulare la propria valutazione circa il carattere proporzionato della sanzione espulsiva, oltre ad accertare in via generale che il CCNL consentiva l’irrogazione del licenziamento nel caso di recidiva plurima, hanno altresì rilevato che, nel caso concreto, il fatto addebitato al lavoratore, tenuto anche conto di tutte le circostanze che lo connotavano, era tale da far ritenere la prosecuzione del rapporto pregiudizievole per gli scopi aziendali.