Corte di cassazione, sentenza 30 marzo 2016 n. 6165

29 Marzo 2016

Sulla tipizzazione delle mancanze effettuata dal codice disciplinare.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un operaio era stato licenziato in tronco per avere rivolto espressioni sconvenienti nei confronti del presidente della società. La Corte ha valutato illegittimo il licenziamento perché il C.C.N.L. applicato prevedeva come mancanza sanzionabile col licenziamento il diverbio litigioso o oltraggioso in azienda solo se seguito da vie di fatto, nella specie inesistenti e ha ribadito il principio secondo il quale il datore di lavoro non può irrogare una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo. – Sezione: rapporto di lavoro.