Corte di cassazione, sentenza 30 marzo 2018 n. 7987

30 Marzo 2018

Inutile denunciare che alcuni lavoratori sono stati illegittimamente esclusi dalla platea dei possibili licenziandi collettivamente, se non si dimostra che la loro inclusione avrebbe evitato il proprio licenziamento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il principio, che aggrava notevolmente gli oneri di deduzione e prova dei lavoratori coinvolti in un licenziamento collettivo/mobilità, è stato affermato in un caso in cui, stabilito il numero di lavoratori esuberanti e fissato col sindacato il criterio di scelta del possesso dei requisiti pensionistici, uno dei lavoratori licenziati, impugnando il licenziamento, aveva lamentato che dal novero dei lavoratori su cui avrebbe dovuto cadere la scelta erano stati esclusi alcuni pur in possesso dei requisiti pensionistici. La Corte, ribadendo che il requisito del possesso dei requisiti pensionistici costituisce un criterio oggettivo correttamente adottabile nei licenziamenti collettivi, nega nel caso in esame l’interesse ad agire del ricorrente, in quanto non ha dimostrato che l’inclusione di tali altri dipendenti gli avrebbe evitato il licenziamento (evidentemente in ragione di una diversa anzianità di possesso dei requisiti pensionistici o di altri ulteriori criteri). – Sezione: rapporto di lavoro