Corte di cassazione, sentenza 30 settembre 2016 n. 19557
Per le società straniere con sede secondaria in Italia, si contano, ai fini della tutela reale, i soli dipendenti della sede secondaria.
Una dipendente di una filiale italiana di una società straniera, licenziata ingiustamente, aveva chiesto la reintegrazione nel proprio posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 S.L., sostenendo che, ai fini del superamento del numero dei dipendenti utile per ottenere tale tutela, occorreva tenere conto di tutto l’organico della società straniera. La Corte le dà torto, affermando che la sede secondaria italiana di una società straniera, pur non avendo personalità giuridica, riceve in Italia un trattamento per molti versi identico a quello di una società costituita in Italia, per cui anche il requisito occupazionale rilevante ai fini della tutela reale va considerato con riferimento alla sede italiana. Ha infine aggiunto che nel caso di specie non era neppure ipotizzabile l’esistenza di una sede secondaria in Italia, essendo la ricorrente l’unica dipendente italiana, al cui rapporto era applicabile il diritto italiano, i parametri applicativi del quale non possono che essere riferiti a presupposti fattuali verificatisi sul territorio nazionale. – Sezione: rapporto di lavoro