Corte di cassazione, sentenza 31 agosto 2020 n. 18137 –
NECESSARIO, nella predisposizione di misure di sicurezza per i lavori in quota, dare la precedenza a quelle di natura collettiva.
In un caso in cui l’infortunato era caduto dall’altezza di 12 metri (decedendo) per essersi incautamente staccato dalla linea di ancoraggio della cintura di sicurezza (mezzo di protezione individuale), l’impresa si era difesa, anche sostenendo la non obbligatorietà assoluta dell’obbligo di precedenza delle misure collettive di protezione, essendo riservato all’impresa un certo margine di discrezionalità. La Corte, viceversa, riafferma la regola di legge per cui anche per le lavorazioni in quota, come per ogni lavorazione, è obbligatoria la predisposizione di misure di sicurezza collettive, prima di quelle individuali, con l’unico limite di una loro incompatibilità con lo stato dei luoghi o di impossibilità per ragioni tecniche, la cui prova in giudizio costituisce onere del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di garanzia.
Sezione: rapporto di lavoro