Corte di cassazione, sentenza 31 maggio 2017 n. 13799

31 Maggio 2017

Ancora un caso di reintegrazione conseguente a un licenziamento disciplinare annullato per difetto d’illiceità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Si consolida ulteriormente l’orientamento secondo cui, ai fini della tutela reintegratoria ex legge Fornero, deve ritenersi insussistente il fatto contestato se privo di illiceità sul piano disciplinare, perché sostanzialmente non apprezzabile sotto tale profilo (v. da ultimo, Cass. n. 13383/2017, nel precedente numero della Newsletter). Assenza di illiceità – nozione diversa dalla mancanza di proporzionalità della sanzione -, che è dalla Corte ritenuta in un caso in cui i giudici di merito avevano correttamente valutato come di contenuto oggettivamente non diffamatorio le espressioni nei confronti del legale rappresentante della società postate da una dipendente nella propria pagina di Facebook.
Sezione: rapporto di lavoro privato.