Corte di cassazione, sentenza 31 maggio 2017 n. 13804
Un caso di nullità del licenziamento disciplinare di un autoferrotranviere, per vizio del procedimento.
Il procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri è regolato da una disciplina di legge speciale, più favorevole di quella di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Esso è articolato in più fasi: la contestazione, le giustificazioni, una fase di indagine che si conclude con una relazione scritta da parte dei funzionari incaricati e poi la decisione provvisoria del direttore circa la sanzione, la quale, prima di diventare definitiva può essere ulteriormente contrastata dall’incolpato in un ulteriore subprocedimento. Nel caso in esame, la Corte, ribadito che la procedura speciale indicata non è stata sostituita dall’art. 7 S.L., ha ritenuto nullo il licenziamento disciplinare di un autoferrotranviere perché era stata omessa la fase della relazione scritta conclusiva da parte dei funzionari incaricati.
Sezione: rapporto di lavoro speciale.