Corte di cassazione, sentenza 31 maggio 2917 n. 13809 – Per adempiere all’obbligo di “repechage” non basta offrire un posto di lavoro presso altra società del gruppo.
La nuova disciplina sanzionatoria dei licenziamenti ingiustificati ex legge Fornero si applica solo ai licenziamenti comunicati a partire dall’entrata in vigore della legge (18.7.2012).
Quanto alla prima affermazione, la Corte applica a una situazione rovesciata rispetto a quella che normalmente si verifica (è infatti normalmente il lavoratore che invoca il coinvolgimento del proprio rapporto di lavoro in un ambito comprendente anche gli altri soggetti di un gruppo societario) la regola dell’indifferenza del gruppo cui appartenga il datore nelle vicende del rapporto di lavoro di cui questi è titolare, salva l’ipotesi in cui il legame tra le società del gruppo sia così intenso da costituire un unico centro di imputazione giuridica.
La seconda affermazione esprime un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte.
Sezione: rapporto di lavoro privato