Corte di cassazione, sentenza 4 agosto 2021 n. 22249
Ancora sulla conservazione della preesistente autonomia funzionale nel trasferimento di un ramo d’azienda.
Nel caso è stata negata la natura di trasferimento di ramo di azienda (con conseguente rientro nell’azienda originaria dei lavoratori trasferiti) poiché il passaggio dall’una ad altra società aveva riguardato unicamente un gruppo di lavoratori addetti a diverse mansioni di back office senza che fossero contestualmente trasferiti i programmi e i sistemi informatici utili per svolgere pienamente la funzione, per cui al trasferimento era stato necessariamente associato un contratto di appalto di servizi. La sentenza illustra ampiamente, in materia di necessaria permanenza dell’autonomia del ramo aziendale nel trasferimento, l’attuale giurisprudenza italiana e della Corte di giustizia.