Corte di cassazione, sentenza 4 febbraio 2016 n. 2209 – Il principio della necessaria corrispondenza …
Corte di cassazione, sentenza 4 febbraio 2016 n. 2209 – Il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di effettuare una ricostruzione dei fatti ritualmente acquisiti in giudizio diversa da quella prospettata dalle parti, purché restino immutati il petitum e la causa petendi.
Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore in azienda anche quando ometta di vigilare sull’osservanza delle misure protettive disposte.
In caso d’infortunio, il lavoratore ha l’onere di provare unicamente l’ambiente nocivo e il danno che ne è conseguito, mentre è onere del datore di lavoro provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.
La Corte ribadisce principi consolidati in materia di infortunio sul lavoro, in un caso in cui viceversa i giudici di merito avevano escluso la responsabilità del datore di lavoro perché in giudizio era risultato che l’infortunio non era stato causato (come sostenuto dal lavoratore) dalla mancata adozione di misure protettive da parte del datore di lavoro, ma dal comportamento di colleghi di lavoro dell’infortunato che non avevano osservato le cautele stabilite dall’azienda. – Sezione: rapporto di lavoro.