Corte di cassazione, sentenza 4 febbraio 2016 n. 2217
Risarcibile il danno esistenziale solo se non sia futile e consegua ad una grave lesione di diritti inviolabili della persona.
La sentenza torna alla stretta osservanza delle sezioni unite del 2008 (sent. n. 26972/2008) in materia di risarcibilità del danno esistenziale (come componente del danno non patrimoniale, diversamente dalla recentissima Cass. n. 583/2016, in questa Newsletter n. 2/2016) in un caso in cui una lavoratrice lamentava tale danno in conseguenza del ritardo dell’INPS nell’erogarle l’assegno di maternità; ritardo che secondo la Corte potrebbe produrre un danno esistenziale, oltre quello economico, solo se abbia impedito il soddisfacimento di bisogni primari della persona (quali la casa, il nutrimento, la salute, lo studio etc.). – Sezione: rapporto di lavoro