Corte di cassazione, sentenza 4 febbraio 2019 n. 3186
Tutela reintegratoria per il licenziamento in previsione della futura soppressione del posto di lavoro.
La Corte ribadisce il difetto di giustificato motivo e non la nullità di un licenziamento intimato per la soppressione del posto di lavoro solo prevista in futuro (anche se imminente), in un caso in cui il licenziamento era stato motivato col trasferimento del posto di lavoro in altra sede, previsto in futuro nell’ambito dell’incorporazione di altra società (quindi anche in violazione dell’art. 2112 c.c., che non consente al cedente di licenziare in connessione col trasferimento di azienda e con finalità di agevolarlo). Al caso in esame la Corte applica comunque la tutela reintegratoria c.d. minore (nell’ammontare del risarcimento del danno), ravvisandovi un’ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. – Sezione: rapporto di lavoro