Corte di Cassazione, sentenza 4 marzo 2024, n. 5677
Sufficiente il danno potenziale per legittimare il licenziamento di un dipendente postale.
Un dipendente di Poste italiane addetto al servizio di sportello era stato licenziato per avere ripetutamente violato una procedura aziendale volta ad assicurare la trasparenza nell’effettuazione di operazioni finanziarie (nella specie, si trattava della negoziazione di assegni provenienti da compagnie assicurative). Nel giudizio di impugnazione del licenziamento promosso dal dipendente, i giudici dell’appello avevano respinto le domande, ritenendo che la reiterazione delle violazioni in un ristretto arco temporale dimostrasse la gravità della condotta inadempiente e dando altresì rilievo al potenziale pregiudizio e al discredito all’immagine della società datrice. La Cassazione, nel confermare la sentenza di merito, osserva che: (i) la nozione di pregiudizio che, ai sensi del CCNL per il personale non dirigente di Poste italiane, giustifica il licenziamento senza preavviso, comprende non soltanto il danno patrimoniale, ma anche l’imminente pericolo per l’interesse dei soggetti coinvolti; (ii) nel caso esaminato, la condotta del lavoratore ha arrecato un pregiudizio forte alla società datrice, avendo compromesso quel particolare affidamento che l’utenza di Poste ripone in ordine alla corretta esecuzione del servizio relativo alla gestione dei rapporti finanziari.