Corte di cassazione, sentenza 4 ottobre 2016 n. 19774
4 Ottobre 2016
Scomparsa anche nel pubblico impiego privatizzato la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Nel caso esaminato dalla Corte, un dipendente regionale aveva impugnato la comunicazione di risoluzione automatica del rapporto di lavoro dovuta alla dedotta perdita della capacità lavorativa, accertata da apposita commissione medica. La Cassazione ha viceversa qualificato l’atto come licenziamento, indicato come il normale mezzo di risoluzione del rapporto a iniziativa del datore di lavoro e l’ha annullato, con applicazione dell’art. 18 S.L., dopo avere accertato una residua capacità lavorativa del dipendente. – Sezione: rapporto di lavoro