Corte di cassazione, sentenza 4 ottobre 2016 n. 19778
Anche in caso di passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria, l’insegnante ha diritto all’integrale riconoscimento dell’anzianità pregressa.
La sentenza si adegua alla recente pronuncia delle sezioni unite civili della Corte (sent. n. 9144/2016), che ha risolto nel senso indicato il contrasto di orientamenti verificatosi all’interno della Corte tra chi riteneva applicabile anche a questo caso, a seguito di una legge del 1980, la regola dell’integrale riconoscimento dell’anzianità maturata come insegnante di ruolo presso la scuola materna e chi invece lo negava, ritenendo in tale ipotesi la possibilità di una ricostruzione solo parziale della carriera, secondo il criterio della c.d. temporizzazione. – Sezione: rapporto di lavoro.