Corte di cassazione, sentenza 5 aprile 2016 n. 6575

5 Aprile 2016

E’ nullo perché discriminatorio per ragioni di genere il licenziamento di una lavoratrice che manifesta l’intenzione di sottoporsi a pratiche d’inseminazione artificiale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Si trattava della dipendente di uno studio di avvocato, licenziata per le ipotizzate ricadute negative sulla funzionalità dello studio delle programmate assenze per sottoporsi all’inseminazione. La difesa dell’avvocato sosteneva peraltro che l’intento discriminatorio sarebbe escluso dal motivo economico (funzionalità dell’ufficio) evidenziato nella lettera di licenziamento. Ma la Corte, richiamando la giurisprudenza europea formatasi nella materia, afferma viceversa che il licenziamento discriminatorio per ragioni di genere viola precise disposizioni imperative di legge ed è pertanto nullo indipendentemente dalla concorrenza per esso di ulteriori motivi giustificativi e, più in generale, a prescindere dalla volontà illecita del datore. – Sezione: rapporto di lavoro