Corte di cassazione, sentenza 5 dicembre 2016 n. 24803
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice ha il potere di controllare l’effettività del motivo addotto dal datore di lavoro.
La regola è ribadita in un caso in cui l’impiegato amministrativo di un centro medico era stato licenziato con la motivazione di una sfavorevole situazione del settore sanitario che aveva determinato la chiusura di un reparto aziendale, la drastica riduzione dei ricavi aziendali e la necessità di disporre di un nuovo assetto organizzativo più economico. La Corte conferma la valutazione d’illegittimità del licenziamento effettuata dai giudici dei merito, che avevano accertato che il reparto chiuso era stato riaperto a ridosso del licenziamento e che la società non aveva provato il crollo dei ricavi e la dedotta riorganizzazione aziendale. – Sezione: rapporto di lavoro