Corte di cassazione, sentenza 5 dicembre 2022 n. 35646

5 Dicembre 2022

Sulla comunicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un operatore subacqueo, licenziato per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale di tale categoria omogenea di dipendenti di un’impresa), aveva sostenuto in giudizio l’illegittimità del licenziamento per carenza, nella comunicazione dello stesso, dei criteri adottati nella scelta dei lavoratori da espellere. Secondo infatti una giurisprudenza diffusa della cassazione (cfr., ad es. Cass. n. 16856/2020), quando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo attinge a un gruppo omogeneo e fungibile di personale, correttezza e buona fede impongono al datore di lavoro di adottare criteri di scelta oggettivi, anche (ma non esclusivamente) ricorrendo a quelli stabiliti per il licenziamento collettivo. La Corte, confermando la sentenza di merito, respinge la pretesa, ribadendo che la motivazione del licenziamento individuale, oggi imposta dalla legge n. 92/2012, richiede unicamente l’esplicitazione delle ragioni dello stesso e non della concreta attuazione della decisione datoriale esplicitata attraverso le modalità di selezione dei lavoratori interessati al recesso.