Corte di cassazione, sentenza 5 gennaio 2017 n. 160 – Abstract Per configurare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra più imprese non è sufficiente il mero collegamento economico-funzionale tra di esse.

5 Gennaio 2017

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è esclusivo onere del datore di lavoro provare l’impossibilità di adibire il lavoratore licenziato ad altre mansioni disponibili.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In causa, un dipendente licenziato per soppressione del posto sosteneva che la valutazione della legittimità del licenziamento andasse operata con riguardo all’intero gruppo del quale la datrice di lavoro faceva parte. Al riguardo, la Corte ribadisce che per configurare tra più imprese un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è necessario accertare l’unicità della struttura organizzativa e produttiva delle stesse, l’integrazione tra le attività esercitate e il correlativo interesse comune, lo stretto coordinamento tecnico e amministrativo–finanziario nonché l’utilizzo contemporaneo delle prestazioni lavorative da parte delle varie imprese.
Con la seconda massima, il collegio prende decisa e argomentata posizione contro l’orientamento giurisprudenziale che ritiene che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia onere del lavoratore indicare al datore le posizioni di lavoro che potrebbe utilmente ricoprire. – Sezione: rapporto di lavoro.