Corte di cassazione, sentenza 5 giugno 2015 n. 11691

5 Giugno 2015

Anche le indennità di turno o di disagio, se corrisposte in maniera continuativa e l’indennità di mensa, se convenzionalmente qualificata benefit, compongono la retribuzione costituente base di calcolo dell’indennità risarcitoria dovuta in caso di licenziamento illegittimo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La sentenza ricorda, infatti, che nella retribuzione di fatto presa a base per il calcolo dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 S.L. confluiscono tutti gli elementi retributivi corrisposti in maniera continuativa, compresa l’indennità di mensa, quando le parti l’abbiano convenzionalmente qualificata in maniera da escludere la sua normale natura assistenziale, collegandola direttamente alla prestazione lavorativa. – Sezione: rapporto di lavoro