Corte di Cassazione, sentenza 5 giugno 2024, n. 15697
Sulla sospensione dal lavoro degli operatori sanitari non vaccinati contro il Covid.
La Corte d’appello aveva dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dall’ASL nei confronti di alcuni operatori socio-sanitari che non si erano sottoposti alla vaccinazione obbligatoria Covid ai sensi dell’art. 4, d.l. 44/21. In sede di giudizio di cassazione, la Corte, nell’accogliere parzialmente il ricorso dell’ASL, ripercorre l’evoluzione della normativa riguardante l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari introdotto in epoca pandemica, osservando che: (i) in una prima fase, col d.l. 44/21, il legislatore, nell’introdurre l’obbligo vaccinale – pena la sospensione dal servizio e dalla retribuzione – ne ha delimitato l’applicazione a determinate categorie di operatori socio-sanitari, ma ha previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di verificare la possibilità di utilizzare in altre mansioni il personale inadempiente; (ii) la disciplina è mutata a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 172/21 – le cui disposizioni sono ritenute dalla Corte efficaci dal 15.12.21 -, che ha esteso l’obbligo vaccinale a tutti gli operatori socio-sanitari, pena l’immediata sospensione, senza alcun ulteriore obbligo del datore; (iii) nel caso di specie, essendo mancata in giudizio la prova dell’adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di repêchage, la sospensione dei dipendenti inadempienti all’obbligo vaccinale è illegittima; (iv) il diritto al risarcimento di questi viene peraltro meno a partire dal 15.12.21, data dalla quale interviene l’eliminazione dell’obbligo di repêchage dell’azienda.