Corte di cassazione, sentenza 5 luglio 2018 n. 17676

5 Luglio 2018

Costituisce licenziamento disciplinare del dirigente anche quello motivato con condotte oggettivamente tali da far venir meno il rapporto di fiducia.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, il licenziamento era stato motivato da “criticità gestionali” del dirigente nello svolgimento del ruolo manageriale e dall’impossibilità di trovare un diverso incarico da affidargli. In giudizio, la società sosteneva che il licenziamento era per motivi oggettivi, per cui non era stato necessario seguire la procedura prevista dai licenziamenti disciplinari (previa contestazione, contraddittorio, etc.). La Corte viceversa ribadisce che sono soggetti a tale procedura non solo i licenziamenti per mancanze, ma anche quelli che hanno ad oggetto condotte suscettibili di incrinare oggettivamente il rapporto di fiducia. Conseguentemente ha confermato la nullità del licenziamento per inosservanza dell’art. 7 S.L.
Sezione: rapporto di lavoro