Corte di cassazione, sentenza 5 maggio 2016 n. 9051

5 Maggio 2016

Violato il principio di immediatezza quando le condotte vengono contestate a sei mesi/un anno di distanza senza che vi siano ragioni legate alla complessità delle indagini.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La S.C. conferma la non legittimità di un licenziamento per violazione del principio di immediatezza quando la contestazione è mossa al dipendente a distanza di sei mesi/un anno dall’evento. L’utilizzo di un sistema di controllo a campione, che permette di confrontare le autodichiarazioni dei dipendenti relative all’espletamento delle prestazioni accessorie con i dati registrati attraverso i tornelli d’ingresso, non giustifica una tale distanza temporale, stante l’assenza di necessità di indagini complesse e risultando irrilevante l’eventuale articolazione dell’organizzazione aziendale. Il principio di immediatezza è posto a tutela del dipendente e in particolare del diritto di difesa, della certezza delle situazioni giuridiche, dell’affidamento alla tolleranza datoriale (v. anche Cass. 14155/2006, Cass. 12141/2003, Cass. 14074/2002). Rileva anche sul piano meramente oggettivo e, pur trattandosi di una garanzia di tipo procedurale per il lavoratore, conforma per la parte datoriale un elemento costitutivo del potere di recesso. – Rapporto di lavoro