Corte di cassazione, sentenza 5 maggio 2016 n. 9051
Violato il principio di immediatezza quando le condotte vengono contestate a sei mesi/un anno di distanza senza che vi siano ragioni legate alla complessità delle indagini.
La S.C. conferma la non legittimità di un licenziamento per violazione del principio di immediatezza quando la contestazione è mossa al dipendente a distanza di sei mesi/un anno dall’evento. L’utilizzo di un sistema di controllo a campione, che permette di confrontare le autodichiarazioni dei dipendenti relative all’espletamento delle prestazioni accessorie con i dati registrati attraverso i tornelli d’ingresso, non giustifica una tale distanza temporale, stante l’assenza di necessità di indagini complesse e risultando irrilevante l’eventuale articolazione dell’organizzazione aziendale. Il principio di immediatezza è posto a tutela del dipendente e in particolare del diritto di difesa, della certezza delle situazioni giuridiche, dell’affidamento alla tolleranza datoriale (v. anche Cass. 14155/2006, Cass. 12141/2003, Cass. 14074/2002). Rileva anche sul piano meramente oggettivo e, pur trattandosi di una garanzia di tipo procedurale per il lavoratore, conforma per la parte datoriale un elemento costitutivo del potere di recesso. – Rapporto di lavoro